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I vostri diritti linguistici

I diritti linguistici individuali e il quadro di riferimento della politica linguistica sono definiti nelle basi legali sia a livello nazionale che internazionale.

Basi legali nazionali

La pluralità culturale della Svizzera e la volontà di vivere insieme sono sancite dalla Costituzione federale. La politica del plurilinguismo si fonda sulla legge sulle lingue e verte sui quattro assi seguenti: 1) l’uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali; 2) la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche; 3) il sostegno dei Cantoni plurilingui; 4) il sostegno ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino per le misure a favore del romancio e dell’italiano. Tali disposizioni sono concretizzate nell’ordinanza sulle lingue. Quest’ultima è stata sottoposta a revisione nel 2014 al fine di rafforzare la politica del plurilinguismo. Essa stabilisce, tra l’altro, le fasce percentuali di riferimento relative alla rappresentanza delle comunità linguistiche nell’Amministrazione federale, nei dipartimenti e nelle unità amministrative (art. 7) nonché le conoscenze linguistiche richieste (art. 8).

Basi legali internazionali

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sono tre trattati internazionali ratificati dalla Svizzera che contengono clausole riguardanti questioni linguistiche. I trattati prevedono inoltre un meccanismo di controllo internazionale volto a garantire l’applicazione di tali strumenti attraverso l’esame dei rapporti presentati dagli Stati contraenti.