Basi legali nazionali

I vostri diritti linguistici individuali e il quadro di riferimento della politica linguistica sono definiti nelle basi legali sia a livello nazionale che internazionale.

Basi legali nazionali

Costituzione federale (Cost.)

La Costituzione federale garantisce diritti importanti alle comunità linguistiche conformemente al principio della territorialità
delle lingue e alla definizione delle lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano) e delle lingue nazionali della Confederazione (tedesco, francese, italiano e romancio).

L’articolo 4 definisce le lingue nazionali, l’articolo 18 garantisce la libertà di lingua e l’articolo 70 definisce le lingue ufficiali della Confederazione e la ripartizione delle competenze cantonali e federali nell’attuazione della politica linguistica della Confederazione.

Legge sulle lingue (LLing)

La legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge
sulle lingue, LLing) è in vigore dal 1°gennaio 2010. La legge e l’ordinanza disciplinano i quattro aspetti seguenti:

  • l’uso delle lingue ufficiali della Confederazione e la promozione del plurilinguismo nel servizio pubblico
  • le misure volte a favorire la comprensione e gli scambi
  • il sostegno ai Cantoni plurilingui
  • la salvaguardia e la promozione delle lingue e della cultura romancia e italiana.

Ordinanza sulle lingue (OLing) e istruzioni concernenti la promozione del plurilinguismo

Il 27 agosto 2014 il Consiglio federale ha adottato alcune misure per rafforzare il plurilinguismo all’interno dell’Amministrazione
federale attraverso la modifica dell’ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing) come pure la revisione totale delle istruzioni concernenti la promozione del plurilinguismo nell’Amministrazione federale. La revisione delle basi legali, entrata in vigore il 1°ottobre 2014, mira soprattutto a migliorare la
rappresentanza delle minoranze linguistiche (i valori di riferimento relativi alla rappresentanza delle comunità linguistiche sono validi a livello di unità amministrative e dei rispettivi quadri), a migliorare le competenze linguistiche del personale e a facilitare l’accesso all’apprendimento delle lingue.

Ordinanza sui servizi linguistici (OSLing) e istruzioni della Cancelleria federale

L’OSLing, adottata dal Consiglio federale il 14 novembre 2012, pone l’accento sulla traduzione e sull’insieme delle
prestazioni linguistiche dell’Amministrazione federale legate al plurilinguismo istituzionale dello Stato. Essa disciplina in particolare l’organizzazione dei servizi linguistici rispettando l’autonomia delle diverse unità amministrative, lo standard di qualità delle traduzioni e delle altre prestazioni, come pure le procedure da adottare. Considera tutte le lingue utilizzate nell’Amministrazione federale.

Ultima modifica 30.08.2022

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